Acqua news. Parte 2. Corte Costituzionale: il servizio idrico ha rilevanza economica.
L'acqua è un argomento delicato, si sa. Cerchiamo di dare qualche informazione.
In aggiunta agli articoli già pubblicati qui e qui.
E' in corso una richiesta di referendum abrogativo di alcuni punti della legge sulle liberalizzazioni e del decreto ambientale. Potete leggerli qui.
Anche a Maslianico in molti hanno sostenuto le richiesta di referendum con la loro firma. Si ritiene corretto, anche per questo, continuare nell'informazione.
La Corte Costituzionale in una recente sentenza, la 325 del 17/11/2010. QUI., ha evidenziato che il servizio idrico ha rilevanza economica.
Si è cottolineato come le norme regionali che incidono in maniera diversa da quanto prevede lo Stato (sulla base delle direttive europee) in temini di concorrenza e protezione dell'ambiente siano costituzionalmente illegittime.
Un esempio: la legge della regione Campania prevedeva che fosse la proprio la Regione a definire se il servizio idrico fosse o meno economicamente rilevante.
L'articolo di legge è stato dichiarato illegittimo.
Come già capitò alla legge della Lombardia. per motivi uguali e contrari.
La Regione insisteva sulla concorrenza in maniera troppo liberista.
Non è compito delle regioni trattare la concorrenza.
Anche i comuni che hanno modificato il proprio statuto inserendo la non rilevanza economica del servizio idrico è probabile faranno una riflessione.
Che differenza c'è tra i servizi economici e quelli non economici?
In Europa gli stati membri (quindi anche l’Italia) hanno diviso in due i servizi d'interesse generale:
- i servizi d'interesse economico generale sono attività di natura economica, quali i servizi postali, le telecomunicazioni, i trasporti, o ancora i servizi d'approvvigionamento di luce e gas. Hanno una dimensione europea e sono disciplinati da un quadro normativo comunitario specifico, assoggettati alle norme del trattato CE in materia di mercato interno e concorrenza;
- i servizi non economici, quali la polizia, la giustizia e i regimi legali di sicurezza sociale non sono assoggettati ad una normativa comunitaria specifica, né alle norme del trattato in materia di mercato interno e concorrenza.
I primi, quindi, si affidano essenzialmente con gara d'appalto (intero servizio oppure individuazione del socio privato; affidamenti a società pubbliche solo per casi residuali, secondo le norme italiane).
Per i secondi opera direttamente l'ente pubblico.