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Pubblicato da Francesco Gatti

La manovra fiscale varata dal Parlamento ha imposto i ticket sanitari.

Alcune Regioni, contrarie al provvedimento, si sono mosse per cercare di evitare l'impatto del balzello sulla popolazione.

 

Dal sito della Regione Lombardia, riportiamo un testo che può essere utile ai lettori.

 

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A partire dal mese di luglio i medici prescrittori verificheranno, al momento della compilazione dell'impegnativa e attraverso l'anagrafe regionale, se l'assistito ha diritto all'esenzione per reddito dal pagamento del ticket su esami e visite specialistiche.
Pertanto sarà il medico che su richiesta dell’interessato indicherà sull'impegnativa il diritto all'esenzione che, di conseguenza, non potrà più essere autocertificato dall'assistito al momento della fruizione della prestazione firmando l'impegnativa.

IMPORTANTE AGGIORNAMENTO: mentre tutti i dati vengono informatizzati per renderli disponibili ai medici, sarà possibile utilizzare il sistema dell’autocertificazione fino e non oltre al 14 settembre.


Cittadini che beneficiano dell'esenzione sul territorio nazionale

Nell'attesa che il sistema informativo abbia a disposizione tutti i dati relativi all'esenzione da reddito (sulla base dei dati fiscali dell’anno 2009), i cittadini aventi diritto secondo le disposizioni statali, valide su tutto il territorio nazionale e cioè:
- cittadini di età superiore ai 65 anni con reddito complessivo familiare inferiore o uguale a 36.151,98 euro (cod. esenzione 01)
- minori di 6 anni appartenenti a nucleo familiare che non supera i 36.151,98 euro (cod. esenzione 01)
riceveranno a casa una lettera con l'attestazione del codice E01, da esibire al proprio medico curante per fare valere il diritto all'esenzione.
L'attribuzione del codice E01 è necessaria per fruire della prestazione anche fuori dalla Regione Lombardia.


Esenzioni regionali

Secondo le disposizioni regionali, le condizioni per beneficiare dell'esenzione sono più ampie:
- cittadini di età superiore a 65 anni e reddito complessivo familiare inferiore o uguale a 38.500,00 euro (cod. esenzione E05): devono rilasciare l'autocertificazione recandosi all'ASL (sportello Scelta/Revoca);
- disoccupati, lavoratori in mobilità, cittadini in cassa integrazione straordinaria e in cassa integrazione in deroga e familiari a loro carico (cod. esenzione E02 – E08 – E09): se non l'hanno già fatto nei mesi scorsi, devono rilasciare l'autocertificazione recandosi all'ASL (sportello Scelta/Revoca);
- minori di 14 anni senza limiti di reddito (cod. esenzione E11) : l’esenzione vale fino al compimento del 14° anno di età.

I modelli per le autocertificazioni sono disponibili per la stampa nel file allegato a fine pagina "Nota n. 14310 del 10/5/2011" e alla pagina web "Compartecipazione alla spesa sanitaria".

Eventuali variazioni della condizione per beneficiare dell'esenzione devono essere comunicate tempestivamente all'ASL di competenza, per evitare conseguenze anche sul piano penale.

Per tutte le prescrizioni sia ambulatoriali che farmaceutiche che hanno una data antecededente al 15 settembre, per il cittadino, valgono le disposizioni precedentemente in vigore e cioè la possibilità di autocertificare il diritto all'esenzione firmando l'impegnativa.

 

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