Al voto per le Regionali.

Come è noto, domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle
ore 15 si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni, tra le quali la Lombardia.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, a seguito della chiusura dei
seggi.
Le Regioni sono degli organismi amministrativi e legislativi molto importanti per la vita dei cittadini, il funzionamento dei servizi, degli enti locali.
Hanno notevoli competenze in materia di servizi alla persona, sanità (è oltre il 70% del Bilancio Regionale), territorio, ambiente, fiumi, infrastrutture, trasporti pubblici, agricoltura,
sviluppo delle imprese, servizi pubblici (acqua, rifiuti, ecc. ecc.).
Se le Regioni lavorano bene, nell'interesse collettivo, i comuni possono lavorare bene.
Infatti a volte le competenze sono esclusive, secondo quanto indicato a seguito della modifica del titolo quinto della Costituzione.
Il voto, momento importante di partecipazione democratica, è opportuno sia un voto consapevole.
Molti candidati di tutti gli schieramenti hanno cercato di far passare le loro proposte e le loro idee: purtroppo (e questo a detta di tutti i maggiori commentatori) la campagna elettorale è
stata squallida.
Ognuno di noi ha, secondo la propria sensibilità, darà il "merito" di questa scarsa qualità a chi ritiene più responsabile.
Un breve vademecum su orari e modalità di voto, che si pensa possa essere utile.
L’elettore può:
* votare
per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo
rettangolo. Ilvoto così espresso s’intende attribuito
anche a favore della lista regionale collegata;
* esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno
nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso
il voto è validamente espresso per la
lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
* esprimere un unico voto per una delle
liste regionali e per il suo capolista tracciando
un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista
regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).